Art. 71 dlgs 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - BibLus-net

2022-09-17 12:15:18 By : Ms. Bernice Lau

L’art. 71 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche

Lavorare in sicurezza significa anche lavorare con attrezzature di lavoro che siano sotto costante controllo periodico; questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è oggetto dell’art. 71 dlgs 81/08 che obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII a verifiche particolari e ad effettuare una regolare manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La mancata verifica comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto (come vedremo di seguito, art. 87 dlgs 81/2008). Per evitare queste conseguenze ti fornisco in questo articolo:

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche previste dall’art. 71 dlgs 81/2008 sono indicate nell’Allegato VII, una “tabella” che ti riporto di seguito in cui vengono riportate tutte le tipologie di attrezzature con la relativa periodicità per le quali sono richieste le verifiche periodiche (come vedremo di seguito al comma 11).

Puoi scaricare la tabella in formato PDF.

Scarica Tabella verifica periodica delle attrezzature da lavoro

Le attrezzature di lavoro possono essere suddivise in 3 macro-categorie:

attrezzature soggette a verifiche periodiche

Il comma 1 dell’art. 71 dlgs 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile, art.17 dlgs 81/2008) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (comma 2):

Inoltre, sulla base della propria valutazione, deve verificare se una specifica attrezzatura sia in concreto sicura nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro (comma 3).

Secondo il comma 4, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:

Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori, affinché ricevano informazioni specifiche circa l’utilizzo di attrezzature particolari, al fine di evitare rischi.

Inoltre, i lavoratori che si occupano della manutenzione e riparazione delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Secondo il comma 8, il datore di lavoro deve:

Il controllo iniziale e quello dopo ogni montaggio devono essere effettuati da un tecnico competente, che abbia le conoscenze adeguate per dichiarare l’assenza o la presenza di anomalie sulle attrezzature e devono assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Con il termine messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

E’ fondamentale che l’effettuazione di ogni verifica per la sicurezza delle attrezzature sia documentata. Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9).

Se, invece, le attrezzature vengono usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, queste devono essere accompagnate da un documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10).

Le verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro comprese nell’allegato VII si distinguono in prima verifica periodica e verifiche successive alla prima (comma 11).

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati; le successive verifiche, invece, vengono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, dall’ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità previste dal comma 13.

I verbali redatti al termine delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e le spese per l’effettuazione delle suddette verifiche sono a carico del datore di lavoro.

Le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’allegato VII) sono oggetto del dm 11/04/11 che fornisce sia le indicazioni per le modalità di svolgimento sia i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati a poter svolgere tali attività.

Alcune attrezzature di lavoro considerate pericolose sono soggette a un regime particolare di verifiche; queste attrezzature sono oggetto dei commi 12, 13, 13-bis, 14. Ti riporto di seguito il dettaglio dei seguenti commi:

comma 12: per l’effettuazione delle verifiche previste al comma 11, le ASL e INAIL (ex ISPESL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione;

comma 13: le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

comma 13-bis: ll fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche previste al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

comma 14: con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche previste al comma 11.

L’art. 87 del dlgs 81/2008 prevede una serie di  sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature. In particolare:

Se vuoi evitare qualsiasi tipo di sanzione ed eseguire correttamente la verifica delle attrezzature di lavoro ti consiglio di utilizzare un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che puoi scaricare ed utilizzare gratuitamente per 30 giorni.

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